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Sez. 1, Sentenza n. 10669 del 29/11/1996 (Rv. 500919 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ispezione dell'Amministrazione della Società - Compenso all'ispettore - Procedimento previsto dall'art. 11 legge n. 319 del 1980 - Carattere di esclusività - Esclusione - Procedimento per decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Conseguenze - Competenza del Presidente del Tribunale.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500919-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di liquidazione dei compensi per l'ispezione dell'amministrazione di una società (art. 2409 cod. civ.), la competenza inderogabile (funzionale e per materia) del Tribunale a liquidare il compenso dell'ispettore, a norma dell'art. 11 legge 8 luglio 1980, n., 319, comporta solo che, nell'ambito dell'indicata procedura, il Presidente del tribunale non può avocare a sè la liquidazione, in luogo del collegio; ma non implica che l'ispettore non possa, alternativamente e sussidiariamente (nella specie, a seguito dello smarrimento dei fascicoli della procedura ex art. 2409 cod. civ.), avvalersi degli altri mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento, esperendo, per il conseguimento del compenso, il normale procedimento monitorio, rivolgendosi al Presidente del tribunale che sarebbe competente a provvedere sulla domanda proposta in via ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)