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Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 11/05/2005 (Rv. 581729 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Legge n. 191 del 1992 - Carattere innovativo della disposizione - Successione per causa di morte - Normativa applicabile - Riferimento al momento dell'apertura della successione - Necessità - Fondamento - Successione legittima e non testamentaria - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581729-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

La legge 19 febbraio 1992 n.191, che ha eliminato il vincolo d'indivisibilità' delle unità poderali, costituisce "jus superveniens" che innova la precedente disciplina; pertanto, non può trovare applicazione, in relazione a successione apertasi nel 1989, sia in base al principio generale di irretroattività della legge, sia perché, al fine di stabilire la disciplina applicabile, bisogna fare riferimento non alla data di proposizione della domanda giudiziale, ma a quella di apertura della successione, atteso che la successione "mortis causa", per il principio "tempus regit actum", è disciplinata dalle norme operanti al momento della morte del "de cuius". Né rileva che si verta in ipotesi di successione legittima o che il fondo sia stato riscattato antecedentemente, essendo l'unità interpoderale entrata nel compendio ereditario quando era ancora soggetta al vincolo di indivisibilità', eliminato solo con la legge citata.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST., Legge 18/02/1992 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)