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Sez. 2, Sentenza n. 12060 del 25/05/2009 (Rv. 608549 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Legge n.191 del 1992 - Carattere innovativo della disposizione - Successione per causa di morte - Normativa applicabile - Riferimento al momento dell'apertura della successione - Necessità - Fondamento - Successione legittima e non testamentaria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608549-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

La legge 19 febbraio 1992 n. 191, che ha eliminato il vincolo d'indivisibilità delle unità poderali, costituisce "ius superveniens" che innova la precedente disciplina; pertanto, non può trovare applicazione alle successioni apertesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia in base al principio generale di irretroattività della legge, sia perché, al fine di stabilire la disciplina applicabile, bisogna fare riferimento non alla data di proposizione della domanda giudiziale, ma a quella di apertura della successione, atteso che la successione "mortis causa", per il principio "tempus regit actum", è disciplinata dalle norme operanti al momento della morte del "de cuius", non rilevando in contrario che si verta in ipotesi di successione legittima.

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1992 num. 191, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)