diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11332 del 15/05/2009 (Rv. 608337 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione del debito - Effetti - Esonero del destinatario dalla prova del rapporto fondamentale - Sussistenza e validità di quest'ultimo - Necessità - Conseguenze - Opposizione all'esecuzione iniziata in base a ricognizione di debito - Eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente - Onere di quest'ultimo di provarne i fatti costitutivi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608337-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento, ivi compreso l'inadempimento del creditore procedente, qualora mediante l'opposizione sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento del rapporto fondamentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)