Sez. L, Sentenza n. 5684 del 09/06/1998 (Rv. 516240 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Accertamento - Criteri - Insindacabilità - Limiti -.Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato occorre innanzitutto accertare quali siano le attività lavorative in concreto svolte, individuare poi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e quindi procedere al raffronto fra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte da dipendente ai fini dell'inquadramento in una determinata categoria costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e adeguata motivazione (Nella specie la S.C. - ritenendola rispettosa dell'indicata direttiva - ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un dipendente di un centro di addestramento professionale, volta ad ottenere l' inquadramento nel settimo livello, osservando che in base al contratto collettivo applicabile tale livello era proprio del personale direttivo e docente, mentre l'attore, per un verso aveva svolto, senza alcuna autonomia didattica, esclusivamente attività di assistenza tecnica durante le lezioni svolte dal personale docente, e per altro verso con l'ideazione e la progettazione di macchinari per sperimentazioni di laboratorio aveva posto in essere un'attività specifica del livello nel quale era già inquadrato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)