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Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 21/06/1989 (Rv. 463142 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SURROGAZIONE DELLO ASSICURATORE NEI DIRITTI DELL'ASSICURATO VERSO IL TERZO RESPONSABILE CON LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE NEI LIMITI DEL MASSIMALE - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE DEL TERZO LIMITATA ALL'AN - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DELL'ASSICURATORE SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463142-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SURROGAZIONE DELLO ASSICURATORE NEI DIRITTI DELL'ASSICURATO VERSO IL TERZO RESPONSABILE CON LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO AMMONTARE NEI LIMITI DEL MASSIMALE - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE DEL TERZO LIMITATA ALL'AN - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA DELL'ASSICURATORE SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 334 cod. proc. civ., nel consentire l'impugnazione incidentale tardiva, presuppone che questa sia diretta contro lo stesso capo di sentenza già investito dall'impugnazione principale, ovvero contro un capo dipendente o connesso, e che inoltre si ricolleghi ad un interesse insorto proprio per effetto della impugnazione principale. Pertanto, con riguardo alla sentenza che riconosca il diritto di surrogazione dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, liquidandone il relativo ammontare nei limiti del massimale, la quale sia stata impugnata dal suddetto terzo in via principale limitatamente all'an debeatur, l'impugnazione incidentale dell'assicuratore, rivolta a conseguire una maggiore quantificazione del credito, esula dall'applicazione della citata norma ed è soggetta ai termini ordinari di impugnazione, in quanto investe un capo della pronuncia diverso da quello impugnato con il ricorso principale e da questo non dipendente. (V 1231/82, mass n 419106).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)