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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11607 del 03/05/2019 (Rv. 653801 - 02)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Assegno privo di provvista - Elevazione di protesto a nome del titolare del conto di traenza - Condizioni - Esteriore riferibilità del conto al traente - Sufficienza - Manifesta difformità tra firma di traenza e "specimen" - Obbligo della banca di evitare la levata a nome del correntista - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653801-02

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nell'ipotesi di assegno bancario privo di provvista il protesto va levato al nome delle persone cui è "esteriormente riferibile" la titolarità del conto; viceversa, nel caso di manifesta difformità tra la firma di traenza apposta sull'assegno e lo "specimen" in possesso della banca, quest'ultima ha l'obbligo di evitare che il protesto dell'assegno sia levato al nome del correntista ed è gravata, di conseguenza, dell'onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno e che al nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, esclusa la responsabilità della banca al momento dell'apertura del conto da parte di un ignoto truffatore sulla base di documenti falsi, non aveva ritenuto responsabile l'istituto di credito per aver dichiarato, poi, in mancanza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che attestassero la perpetrata truffa, l'assenza di provvista al momento della presentazione del titolo all'incasso).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 62, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)