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Sez. L, Sentenza n. 6925 del 26/05/2000 (Rv. 536931 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio di immediatezza - Fondamento e portata - Accertamento del giudice di merito in ordine al suo rispetto da parte del datore di lavoro - Criterio di elasticità - Applicazione - Fattispecie relativa alla mancata osservanza del suddetto canone.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536931-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

In relazione alla tutela accordata dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in materia di sanzioni disciplinari, il principio dell'immediatezza - che esprime l'esigenza della continuità cronologica tra la mancanza disciplinare e la contestazione dell'addebito - non consente al datore di lavoro di ritardare detta contestazione in modo da rendere difficile la difesa da parte del dipendente, ancorché esso vada applicato, da parte del giudice di merito, con elasticità, cioè, tenendo conto anche della complessità delle indagini necessarie per accertare l'illecito e della complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto in modo assiomatico osservato il canone dell'immediatezza ancorché, da un lato, gli accertamenti e quindi le stesse contestazioni degli addebiti si fossero protratti per un tempo ingiustificatamente lungo, dato il carattere circoscritto degli illeciti, e, dall'altro lato, la banca datrice di lavoro aveva reso difficile la difesa del dipendente in quanto, dopo aver avuto conoscenza dei fatti da lui commessi ed aver valutato i suoi specifici e tempestivi chiarimenti, anziché ricorrere a provvedimenti cautelari aveva gratificato il dipendente stesso affidandogli un incarico di particolare fiducia e soltanto in epoca successiva aveva provveduto a contestare gli addebiti e ad adottare il licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)