Sez. L, Sentenza n. 5090 del 21/05/1998 (Rv. 515672 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio di immediatezza - Fondamento - Portata - Immediatezza della contestazione - Necessità - Immediatezza della irrogazione della sanzione in caso di tempestiva contestazione - Necessità - Esclusione - Prolungarsi del relativo procedimento amministrativo con possibilità di esplicazione delle difese del lavoratore - Compatibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro, il principio di immediatezza risponde all'esigenza di tutelare l'interesse del lavoratore a che il procedimento intervenga in tempi brevi, al fine di consentirgli, per il più preciso ricordo dei fatti, una difesa più agevole; tale esigenza è pertanto pienamente soddisfatta da una tempestiva contestazione, laddove i tempi più lunghi della successiva irrogazione della sanzione non nuocciono al dipendente, soprattutto se essi sono connessi ad un procedimento amministrativo nel quale egli ha modo di esplicare le sue difese.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)