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Sez. L, Sentenza n. 10204 del 15/10/1998 (Rv. 519743 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio d'immediatezza - Portata - Ritardo della contestazione - Valutazione - Criteri - Nuovo autonomo licenziamento - Immediata contestazione dei relativi addebiti - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519743-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In relazione alla tutela assicurata dall'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il principio di immediatezza - che esprime l'esigenza della continuità cronologica tra la mancanza disciplinare e la contestazione dell'addebito - non consente al datore di lavoro di ritardare detta contestazione in modo da rendere difficile la difesa da parte del dipendente; a questi fini si deve tener conto non tanto della distanza temporale fra la realizzazione dell'infrazione e il momento della contestazione, quanto della tempestività della reazione del datore di lavoro, che costituisce il parametro della valutazione della correttezza o meno dell'esercizio del potere disciplinare. In questa prospettiva, non si può riconoscere alcuno spazio per valutazioni discrezionali del datore in ordine all'opportunità o meno di una nuova contestazione quando la conoscenza di ulteriori fatti disciplinarmente rilevanti sia raggiunta dopo l'impugnazione di un precedente licenziamento, perché la tutela del diritto di difesa del lavoratore esige, per l'intimazione di un nuovo autonomo licenziamento, l'immediata contestazione dei relativi addebiti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)