Sez. 3, Sentenza n. 3189 del 06/10/1969 (Rv. 343178 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE PER IL FATTO DEL COMMESSO - PRESUPPOSTI.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE PER IL FATTO DEL COMMESSO - PRESUPPOSTI.*
La responsabilita del committente o padrone per il fatto del commesso e subordinata al concorso di due requisiti, cioe che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente - indipendentemente dalla permanenza dell'incarico e dalla continuita della prestazione - e che lo stesso sia legato da un vincolo di subordinazione nei confronti del committente, cui corrisponda un potere di direzione e sorveglianza da parte di costui sull'operato del primo. Occorre, inoltre, che, tra l'esecuzione dell'incarico e la consumazione dell'illecito, esista se non un rigoroso nesso di causa ad effetto, almeno un rapporto di occasionalita necessaria, nel senso che l'evento lesivo sia stato reso possibile o, comunque, agevolato dall'adempimento dell'incarico. Detta responsabilita, pertanto, sussiste anche quando il commesso abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze ed anche quando abbia trasgredito agli ordini ricevuti. (Conf 3485-68, massima n 336628 2932-68, massima n 335696 1598- 67, massima n 328392 1635-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)