Sez. 3, Sentenza n. 750 del 23/01/2002 (Rv. 551780 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Querela - Proscioglimento o assoluzione del querelato - Responsabilità per danni a carico del querelante - Esclusione - Limiti - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
La proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non è idonea in sè ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)