Sez. U, Sentenza n. 24419 del 02/12/2010 (Rv. 615488 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Contratto di cessione in proprietà di aree - Previsione dell'obbligo di pagamento del prezzo - Obbligo di pagare una somma ulteriore quale contributo per le opere di urbanizzazione - Maggiorazione per il ritardo nel pagamento - Qualificazione del contratto come convenzione urbanistica - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze in ordine al riparto di giurisdizione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Il contratto di cessione in proprietà di aree, posto in essere fra il comune ed un soggetto privato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 applicabile, nella specie, "ratione temporis" il quale preveda sia il pagamento di una somma a titolo di prezzo, sia l'obbligo del privato di corrispondere ratealmente, a fronte dei costi di urbanizzazione sostenuti dall'ente pubblico territoriale, un'altra somma, contemplandone un aumento in percentuale in caso di ritardo nel pagamento, costituisce una convenzione urbanistica, essendo volto a disciplinare, con il concorso del privato acquirente dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici; nel contratto in questione, il predetto maggiore importo, che l'acquirente dell'area assume l'obbligo di versare, in caso di ritardo nel pagamento, integra (non una clausola penale, ma) una delle possibili sanzioni che la norma menzionata consente siano convenute tra le parti dell'atto di cessione. Tale convenzione va, quindi, assimilata ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ed è, pertanto, soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (applicabile, nella specie, "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)