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Sez. 3, Sentenza n. 4486 del 26/03/2003 (Rv. 561465 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Condizioni - Contiguità materiale e fisica dei fondi - Necessità - Inaccessibilità della porzione confinante - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561465-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione; a tal fine non rileva che l'attività di coltivazione del vicino non sia estesa fino alla linea di confine perché la porzione "confinante" non è coltivabile a causa di difficoltà di accesso. (Nella specie il confine tra i fondi correva lungo un fosso, di proprietà privata e non pubblica al momento del contratto di vendita del terreno, avente sponda impervia con pendenza anche del 100 per cento e tale da renderlo inaccessibile anche con mezzi meccanici).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)