Sez. 2, Sentenza n. 1081 del 30/01/1995 (Rv. 490103 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Gravi difetti di costruzione - Nozione - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
I gravi difetti della costruzione, che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ., non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, giacché in tal caso finirebbero per identificarsi con l'ipotesi, espressamente prevista nella norma citata, del "pericolo di rovina", bensì possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardano direttamente una parte dell'opera incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima (nella specie, gravi difetti di costruzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)