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Sez. U, Sentenza n. 51 del 06/01/1979 (Rv. 396069 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - PENSIONI CORRISPOSTE DAL BANCO DI NAPOLI AI PROPRI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CORTE - ESTENSIONE - DOMANDA DI AUMENTO DELLA PENSIONE DA UNA DATA ANTERIORE A QUELLA FISSATA DAL BANCO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396069-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - PENSIONI CORRISPOSTE DAL BANCO DI NAPOLI AI PROPRI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CORTE - ESTENSIONE - DOMANDA DI AUMENTO DELLA PENSIONE DA UNA DATA ANTERIORE A QUELLA FISSATA DAL BANCO - AMMISSIBILITA.*

La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in materia di pensioni corrisposte dal Banco di Napoli ai propri dipendenti collocati a riposo (artt 11 all T della legge 8 agosto 1895 n 486, 13 e 62 del RD 12 luglio 1934 n 1214), riguarda sia le controversie relative all'esistenza del diritto a pensione, sia quelle concernenti la misura e la decorrenza di esso, e, pertanto, va affermata anche con riguardo alla domanda diretta a conseguire la corresponsione di un aumento di pensione a partire da una data anteriore a quella fissata dal Banco. (V 221/71, mass n 349646).*

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)