Sez. L, Sentenza n. 8626 del 16/07/1992 (Rv. 478212 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Lavoratrice agricola - Diritto all'indennità ex art. 15 legge n. 1204 del 1971 per l'astensione obbligatoria - Mancata iscrizione sugli elenchi nominativi per lo stesso anno del periodo di astensione - Requisito del numero minimo di giornate lavorative - Accertamento - Criteri.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità
Ove sia contestato il diritto della lavoratrice agricola all'indennità prevista, in relazione al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, dall, art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), in relazione alla mancata iscrizione per lo stesso anno in cui al d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970 n. 83 (elenchi che riflettono la situazione relativa all'anno antecedente), la sussistenza del requisito per l'iscrizione, relativo al compimento del numero minimo di giornate lavorative, deve essere verificata con riferimento all'anno precedente a quello dell'astensione predetta; in ogni caso l'atto amministrativo relativo all'iscrizione (diretto al riscontro, senza margine di discrezionalità, dei presupposti di legge per il conseguimento delle prestazioni assicurative) può essere sindacato "incidenter tantum" dal giudice ordinario sotto il profilo della sussistenza di tali requisiti e disapplicato in quanto non conforme a legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 12, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 4 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)