Sez. L, Sentenza n. 11304 del 30/07/2002 (Rv. 556447 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrice agricola - Diritto all'indennità per astensione facoltativa dal lavoro - Sussistenza del requisito per l'iscrizione negli elenchi nominativi - Anno di riferimento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Ai fini del riconoscimento, in favore della lavoratrice agricola, della indennità per astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la sussistenza del requisito per l'iscrizione negli elenchi di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n.7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n.83, consistente nel compimento del numero minimo di giornate lavorative necessarie ai fini della copertura assicurativa, deve essere verificata con riferimento all'anno precedente a quello in cui è avvenuta l'astensione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)