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Sez. L, Sentenza n. 11304 del 30/07/2002 (Rv. 556447 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrice agricola - Diritto all'indennità per astensione facoltativa dal lavoro - Sussistenza del requisito per l'iscrizione negli elenchi nominativi - Anno di riferimento.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556447-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Ai fini del riconoscimento, in favore della lavoratrice agricola, della indennità per astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la sussistenza del requisito per l'iscrizione negli elenchi di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n.7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n.83, consistente nel compimento del numero minimo di giornate lavorative necessarie ai fini della copertura assicurativa, deve essere verificata con riferimento all'anno precedente a quello in cui è avvenuta l'astensione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)