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Sez. 3, Sentenza n. 19454 del 27/03/2014 Ud. (dep. 12/05/2014) Rv. 260376 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di ritenute certificate - Sostituto di imposta - Ritenute operate - Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260376-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico ministero anche mediante prove documentali, testimoniali o indiziarie. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente la allegazione dei mod. 770 provenienti dallo stesso datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)