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Sez. 3, Sentenza n. 10654 del 24/04/2008 (Rv. 602902 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Esecuzione forzata presso terzi - Ordinanza di assegnazione di credito - Opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mancanza delle condizioni e dei presupposti per l'assegnazione - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Ricorso per cassazione fondato sul mancato deposito, nel corso della procedura esecutiva, del titolo esecutivo costituito dalla sentenza - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602902-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Qualora avverso l'ordinanza di assegnazione di crediti sia stata proposta opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mancanza delle condizioni e dei presupposti per l'assegnazione, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione con il quale si deduca che la procedura esecutiva è stata iniziata e completata senza che fosse depositato agli atti il titolo esecutivo costituito dalla sentenza, così come previsto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di irregolarità - peraltro non comportante la nullità dell'ordinanza di vendita ove tale atto venga allegato al fascicolo dell'esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla suddetta norma - non attinente all'atto esecutivo specificamente impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 557, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)