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Sez. 3, Sentenza n. 6426 del 17/03/2009 (Rv. 607271 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Deposito del titolo esecutivo da parte del creditore pignorante - Finalità - Termine ex art. 557, secondo comma, cod. proc. civ. - Carattere perentorio - Esclusione - Produzione tardiva - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607271-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo, prescritto dall'art. 557, secondo comma, cod. proc. civ., è volto a consentire al giudice dell'esecuzione di accertare che la parte istante, come affermato nel precetto e nel pignoramento, ha diritto di procedere all'espropriazione immobiliare, ed in mancanza di esso il debitore può far valere, con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la nullità degli atti successivi, entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale di ciascuno di essi; non essendo peraltro previsto un termine per tale adempimento, l'effettuazione del deposito nel corso del giudizio di opposizione impedisce la pronuncia della nullità, in quanto l'intervenuta dimostrazione del possesso del titolo da parte del creditore istante consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dalla regola violata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 488, Cod. Proc. Civ. art. 557, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)