Sez. L, Sentenza n. 3609 del 27/06/1979 (Rv. 400020 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
Si ha domanda nuova quando si faccia valere dinanzi al giudice di secondo grado una diversa pretesa che alteri i presupposti della domanda formulata in primo grado e che modifichi integralmente i termini della controversia, introducendo un piu ampio petitum o una diversa causa petendi fondata su situazioni e premesse giuridiche prima non prospettate, onde nel processo si introduce una nuova indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, facendo mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (V 2401/76, mass n 381180; (V 4128/74, mass n 372759).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)