Sez. 1, Sentenza n. 2401 del 26/06/1976 (Rv. 381180 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEGLI STESSI PRESUPPOSTI DI FATTO O RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI NORMA NON RICHIAMATA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVERSA QUALIFICAZIONE DEGLI STESSI PRESUPPOSTI DI FATTO O RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI NORMA NON RICHIAMATA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
Non costituisce domanda nuova inammissibile in appello ai sensi dell'art 345 cod proc civ quella fondata sugli stessi presupposti di fatto dedotti in primo grado, se il giudice abbia dato ad essi una diversa qualificazione giuridica, o se si invochi l'applicazione di una specifica norma, non richiamata in primo grado, lasciando inalterati l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia. (V 4128/74, mass n 372759; (V 3492/74, mass n 372005).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)