Sez. 6, Sentenza n. 4180 del 03/11/1994 Cc. (dep. 04/01/1995) Rv. 200832 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Misura interdittiva - Revoca nel corso del procedimento di impugnazione - Persistenza dell'interesse all'impugnazione - Esclusione - Ragione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
La intervenuta revoca di una misura cautelare interdittiva comporta il venir meno dell'interesse alla definizione dell'impugnazione relativa alla stessa: non può infatti, con riferimento ad una siffatta misura, invocarsi la necessità di decisione irrevocabile sulla sua legittimità o meno ai fini di eventuale domande di riparazione ex art. 314 comma secondo cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla diversa misura della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)