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Sez. 5, Sentenza n. 7309 del 29/03/2006 (Rv. 589115 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI | Portata della previsione - Limitazione ai crediti previsti dal t.u. per la finanza locale reso con r.d. n. 1175 del 1931 - Fondamento - Fattispecie relativa all'ICIAP.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589115-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato, subordinatamente a quello dello Stato, dall'art. 2752, terzo comma, cod.civ., come sostituito dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n.426, ai "crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale", è riferito ai soli crediti previsti dal r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, recante il "Testo unico per la finanza locale", dovendosi altrimenti ritenere inutile la precisazione, contenuta nella stessa disposizione, che accorda il detto privilegio anche ai crediti previsti "dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni", specificazione non necessaria ove il riferimento alla legge per la finanza locale avesse dovuto intendersi relativo a qualsiasi legge istitutiva d'imposta, tassa e tributo dei comuni e delle province (nella specie è stato negato il detto privilegio per il credito di un comune relativo all'ICIAP).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 3, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)