Sez. 1, Sentenza n. 5297 del 05/03/2009 (Rv. 606775 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI | Norme che stabiliscono privilegi - Natura - Norme eccezionali - Conseguenze - Applicazione analogica - Esclusione - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Conseguenze - Credito per tariffa d'igiene ambientale (TIA) - Privilegio ex art. 2752, terzo comma, cod.civ. - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI
Le norme del codice civile che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma solo di interpretazione estensiva. Ne discende, da un lato, l'inapplicabilità del privilegio di cui all'art. 2752, ultimo comma cod.civ., come sostituito dall'art. 3 legge 29 luglio 1975, n. 426, ad un credito relativo al mancato pagamento della tariffa d'igiene ambientale, poichè il riferimento ai "crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale", riguarda i soli crediti previsti dal r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, recante il "testo unico per la finanza locale"; dall'altro lato, tuttavia, può ritenersi che l'art. 2752, comma terzo, cod.civ. continui ad applicarsi ad essa, poiché nonostante la successiva introduzione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156 CEE e 91/689 CEE, la TIA resta pur sempre nell'ambito della normativa sulla finanza locale, ancorché sia stata per ragioni sistematiche collocata in un diverso contesto normativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2752 com. 3, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)