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Sez. U, Sentenza n. 11930 del 17/05/2010 (Rv. 612979 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI | Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Interpretazione estensiva dell'art. 2752, ultimo comma, cod. civ. - Legittimità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612979-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI

Il privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, ultimo comma, cod. civ. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perchè introdotta successivamente con il d.lgs. n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2746, Cod. Civ. art. 2752 com. 4, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)