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Sez. 5, Sentenza n. 6398 del 22/03/2006 (Rv. 588304 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Divisione ereditaria - Trasferimento di un immobile tra i coeredi - Assoggettamento ad imposta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588304-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA

Il trasferimento di un immobile attuato tra i coeredi in sede di divisione dell'asse ereditario non è assoggettato ad INVIM, non essendo previsto dall'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 tra gli atti assimilati a quelli che normalmente costituiscono il presupposto dell'imposta, e non potendo essere ricondotto a tale categoria in via interpretativa, attraverso la qualificazione dell'atto come vendita presunta ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, atteso il carattere tassativo e specifico dell'elencazione contenuta nell'art. 2 citato, il quale esclude nella specie l'applicabilità delle disposizioni dettate in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 31, primo comma, del d.P.R. n. 643 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)