Sez. 5, Sentenza n. 23255 del 27/10/2006 (Rv. 594957 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Società di persone - Deduzione ex art. 120 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Condizioni - Socio amministratore della società di persone - Requisito della prevalenza dell'attività svolta - Prova - Onere a carico della contribuente - Utili attribuiti quale socio e compenso percepito quale amministratore - Diversa entità - Prova presuntiva - Ammissibilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
In tema di ILOR e con riguardo alle società di persone, la spettanza della deduzione dal reddito di impresa prevista dall'art. 120 del d.P.R. n. 917 del 1986 è condizionata alla circostanza che il socio presti la sua opera come tale nell'impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la deduzione spetta a chi la invoca. Allorquando il socio presti la sua attività personale nell'ambito dell'impresa percependo gli utili generati dalla stessa e nel contempo venga remunerato anche quale amministratore della medesima società, è necessario accertare quale delle due attività assuma il connotato della prevalenza, che deve essere intesa sia in senso qualitativo che quantitativo e, quindi, rapportata all'impegno di tempo e di energie fisiche e mentali che, in concreto, richiede per essere espletata. Poiché deve presumersi, fino a prova contraria, in quanto ciò è conforme all'"id quod plerumque accidit", che ad un maggiore riconoscimento economico corrisponda un maggiore impegno lavorativo, tale circostanza può essere assunta ad elemento di prova della prevalenza di una delle due attività ed il contribuente può limitarsi a dimostrarla, spettando, invece, all'ufficio dimostrare che la sproporzione è artificiosa e che ad essa non corrisponde una sostanziale prevalenza di impegno.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)