Sez. 5, Ordinanza n. 36009 del 11/07/2001 Cc. (dep. 04/10/2001) Rv. 220208 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Declaratoria di nullità per imprecisa enunciazione del fatto contestato ex art 417 lett. b) c.p.p. - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in virtù dell'imprecisa enunciazione del fatto contestato(ex art. 18 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato la formulazione dell'art. 417, lett. b) cod. proc. pen.) disponendo conseguentemente la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza. Rientra, infatti, nei poteri del giudice dell'udienza preliminare verificare l'adempimento, da parte del PM, della prescrizione di legge introdotta con la novella predetta, in ordine alla enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, di guisa che l'esercizio di detto potere, per quanto opinabile nella sua concreta esplicazione, non può comunque ritenersi extra ordinem al punto da determinare l'abnormità del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 417 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)