Sez. 1, Sentenza n. 4707 del 26/02/1999 Ud. (dep. 14/04/1999) Rv. 213025 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI | Mancata trasmissione degli atti delle indagini - Invalidità della documentazione - Esclusione - Inutilizzabilità degli atti non trasmessi - Sussistenza - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI
La violazione dell'obbligo del P.M. di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione al g.i.p. di un verbale di dichiarazioni rese da un chiamante in correità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)