Sez. L, Sentenza n. 5365 del 11/06/1996 (Rv. 498038 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Impresa artigiana - Nozione "ex" art. 3 legge n. 443 del 1985 - Elemento letterale - "Ratio" - Diversità di disciplina tra cooperative a responsabilità limitata e quelle a responsabilità illimitata - Carattere meramente quantitativo - Compatibilità tra la qualità di impresa artigiana e quella di società cooperativa a responsabilità limitata - Sussistenza - Fattispecie in materia di determinazione dei contributi previdenziali dovuti dalla cooperativa.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Concorrendo gli altri requisiti di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge quadro per l'artigianato), anche le società cooperative a responsabilità limitata possono rivestire la qualità di impresa artigiana, in considerazione sia del tenore letterale del citato secondo comma (tenore che, diversamente che nel non identico art. 3 della precedente legge 25 luglio 1956 n. 860, non fa sorgere il dubbio che la prevista esclusione delle "società a responsabilità limitata e per azioni e in accomandita semplice e per azioni" possa riferirsi non solo alle società lucrative ma anche a quelle con scopo mutualistico), sia perché la differenza di disciplina tra le società cooperative a responsabilità illimitata e quelle a responsabilità illimitata è in realtà tenue e meramente quantitativa (in particolare, poiché la responsabilità personale dei soci anche nelle cooperative a responsabilità cosiddetta illimitata non ha diretta rilevanza esterna), mentre assai più rilevanti sono gli elementi attinenti allo scopo e alla struttura sociale per i quali ambedue i tipi di cooperative si distinguono dalle società lucrative. (Fattispecie relativa alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dalla cooperativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)