Sez. L, Sentenza n. 5266 del 25/10/1985 (Rv. 442542 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - COINCIDENZA CON LA DOMENICA E DECORRENZA DA UNA MEZZANOTTE ALL'ALTRA - CARATTERE NORMALE - DEROGHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LAVORO A SQUADRE - DECORRENZA DEL RIPOSO DALL'ORA DI SOSTITUZIONE DI CIASCUNA SQUADRA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - COINCIDENZA CON LA DOMENICA E DECORRENZA DA UNA MEZZANOTTE ALL'ALTRA - CARATTERE NORMALE - DEROGHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LAVORO A SQUADRE - DECORRENZA DEL RIPOSO DALL'ORA DI SOSTITUZIONE DI CIASCUNA SQUADRA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
La regola della normale coincidenza del riposo settimanale con la domenica e della sua decorrenza da una mezzanotte all'altra può subire deroghe in considerazione delle particolari esigenze di determinate attività produttive, purché non sia alterata la cadenza di un giorno di riposo dopo sei giorni lavorativi e purché il riposo settimanale venga goduto senza compromissione dell'autonomo godimento di quello giornaliero; in particolare detta decorrenza, per il lavoro a squadre (art. 3, terzo comma, legge 22 febbraio 1934 n. 370) può avere inizio dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra, a condizione che venga nel contempo mantenuta integra la durata del riposo giornaliero sia nel giorno immediatamente precedente e nel giorno immediatamente successivo a quello di riposo settimanale sia nell'arco dell'intera settimana, nel cui ambito il risultato dell'autonomo godimento di entrambe le forme di riposo può ritenersi conseguito quando non solo il totale complessivo delle ore di pausa dalla prestazione coincida con la somma di quelle destinate all'una o all'altra, ma possa anche escludersi che siffatto risultato complessivo sia stato ottenuto suddividendo in più frazioni il riposo settimanale, che invece deve essere interamente goduto. (V 3629/83, mass n 428517; (V 622/82, mass n 418381; (V 1331/81, mass n 411936).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)