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Sez. L, Sentenza n. 1331 del 09/03/1981 (Rv. 411936 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - FRUIZIONE - MODALITA - FATTISPECIE (COSIDDETTO SISTEMA DI TURNI AVVICENDATI A TRIPLA SQUADRA).*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411936-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - FRUIZIONE - MODALITA - FATTISPECIE (COSIDDETTO SISTEMA DI TURNI AVVICENDATI A TRIPLA SQUADRA).*

Il riposo settimanale deve, in ogni settimana, cadere al settimo giorno, pur se non coincidente con la domenica, e non e consentito di recuperare i riposi settimanali non fruiti dopo sei giorni di lavoro cumulandone due consecutivi a conclusione di ogni ciclo di sette settimane. (applicazione relativa al cosiddetto sistema di turni avvicendati a tripla squadra). (V 1268/76, mass n 379954; (V 1888/75, mass n 375562; (V 1162/69, mass n 339738; (V 102/76, Corte cost; (Conf 5148/78, mass n 394898).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)