Sez. L, Sentenza n. 622 del 02/02/1982 (Rv. 418381 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DECORRENZA DIVERSA DA QUELLA "DA UNA MEZZANOTTE ALL'ALTRA" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DECORRENZA DIVERSA DA QUELLA "DA UNA MEZZANOTTE ALL'ALTRA" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il riposo settimanale può avere anche una decorrenza diversa da quella "da una mezzanotte all'altra", prevista come normale dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, e decorrere, per il lavoro a squadra, dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra (ai sensi del terzo comma dello stesso articolo), a condizione, però, che sia nel contempo mantenuta integra, sia nel giorno che precede sia in quello che segue le ventiquattro ore di cui esso consta, la durata del riposo giornaliero, al quale il riposo settimanale si aggiunge e non si sostituisce, attese l'inderogabilità e l'infungibilità di entrambe le forme di riposo. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva escluso che il riposo settimanale dopo sei giorni di lavoro potesse identificarsi, secondo l'assunto della società ricorrente, nel riposo di ventiquattro ore consecutive usufruito dai lavoratori fra un turno e l'altro, avendo accertato che tale pausa era in effetti il risultato dell'addizione di due frazioni di riposo giornaliero, la prima goduta "in testa" e la seconda "in coda" alla prestazione lavorativa). (V 5148/78, mass n 394898; (V 102/76, Corte cost.; (V 1162/69, mass n 339738).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)