Sez. 1 - , Ordinanza n. 14966 del 29/05/2023 (Rv. 667931 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione complementare - Natura di diritto fondamentale della persona - Art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 - Legami familiari, culturali e sociali - Fatto costitutivo - Esclusione - Criterio di valutazione - Conseguenze quanto ad onere di allegazione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di diritto alla protezione complementare, che ha natura di diritto fondamentale della persona appartenente alla categoria dei diritti umani, nella disciplina prevista dalla seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) l'esame dei legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine costituisce un elemento di valutazione del grado di radicamento in Italia e non invece un fatto costitutivo del diritto alla protezione; ne consegue che il ricorrente non è tenuto ad allegare e, tantomeno, a dimostrare, l'esistenza di una condizione di sradicamento dal paese d'origine, né che le condizioni sociopolitiche di tale paese precluderebbero il raggiungimento dell'obiettivo minimo di vivere un'esistenza dignitosa, trattandosi di elementi di giudizio che spetta al giudice accertare, all'esito del doveroso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.
Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)