Sez. U, Sentenza n. 14219 del 03/10/2002 (Rv. 557766 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia tra privati - Questioni in materia di interessi pubblici o concernenti la legittimità di atti amministrativi - Limiti dei poteri del giudice ordinario - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Allorché in una controversa tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione di giurisdizione sollevata avverso la sentenza della corte d'appello, la quale, in sede di impugnazione di un lodo concernente pretesi inadempimenti di obbligazioni contrattuali tra privati, aveva ritenuto che, nel contesto della lite complessivamente devoluta agli arbitri, l'accertamento in ordine alle questioni relative a dedotte violazioni urbanistico - edilizie influisse non sulla giurisdizione, ma sul merito della controversia, e che le questioni potessero essere decise "incidenter tantum" in base alle allegazioni di causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)