Sez. 2, Sentenza n. 2750 del 06/06/1989 (Rv. 463020 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONE - CARATTERI - DISTINZIONI) - VOLONTÀ DELLE PARTI - PROVA - NECESSITÀ - PER "FACTA CONCLUDENTIA" - RILEVANZA - MANCANZA DELLA PROVA DELLA COSCIENZA DELLA PARTE INTERESSATA ALL'AFFARE DI AVVALERSI DELL'OPERA DEL TERZO PER LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE - CONTRATTO DI MEDIAZIONE - INESISTENZA.*
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONE - CARATTERI - DISTINZIONI) - VOLONTÀ DELLE PARTI - PROVA - NECESSITÀ - PER "FACTA CONCLUDENTIA" - RILEVANZA - MANCANZA DELLA PROVA DELLA COSCIENZA DELLA PARTE INTERESSATA ALL'AFFARE DI AVVALERSI DELL'OPERA DEL TERZO PER LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE - CONTRATTO DI MEDIAZIONE - INESISTENZA.*
In tema di mediazione, in considerazione della sua natura contrattuale, è necessario che sia provata la volontà delle parti, la quale può essere manifestata sia esplicitamente che per "facta concludentia", mediante l'utilizzazione - nella quale sia implicita detta volontà - dell'attività del mediatore, con la conseguenza che, mancando la prova della coscienza della parte interessata all'affare di avvalersi dell'opera del terzo - e cioè di un soggetto neutrale ed imparziale - per la conclusione dell'affare stesso, il contratto di mediazione deve ritenersi inesistente. (V 5212/83, mass n 430083; (V 3057/80, mass n 406822; (V 2336/71, mass n 353213; (V 206/67, mass n 325951).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)