Sez. 2, Sentenza n. 4399 del 08/08/1985 (Rv. 441864 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - INSORGENZA DEL RELATIVO DIRITTO - CONDIZIONI - CONCLUSIONE DELL'AFFARE PER EFFETTO DELL'INTERVENTO DEL MEDIATORE - CONSEGUENZE IN TEMA DI VENDITA DI IMMOBILI.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - INSORGENZA DEL RELATIVO DIRITTO - CONDIZIONI - CONCLUSIONE DELL'AFFARE PER EFFETTO DELL'INTERVENTO DEL MEDIATORE - CONSEGUENZE IN TEMA DI VENDITA DI IMMOBILI.*
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, anche in assenza di un incarico specifico, allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dell'intervento del mediatore stesso, ancorché questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa, e cioè quando la conclusione dell'affare possa ricollegarsi con rapporto di causalità all'attività mediatrice. Pertanto, non ha diritto a provvigione il mediatore che, pur essendo stato officiato dal proprietario di un immobile ai fini della vendita di essa, non abbia né posto tale soggetto in relazione con l'acquirente né compiuto altro intervento determinante ai fini della conclusione della compravendita, ma abbia compiuto soltanto un'attività (nella specie avere mostrato l'immobile all'acquirente) che anche se occasionata dal rapporto di mediazione, sia di per sè sola priva di natura mediatoria e di Rilevanza causale rispetto alla stipulazione del negozio. (V 4118/84, mass n 436068; (V 438/82, mass n 418138; (V 3057/80, mass n 406822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)