Sez. 1, Sentenza n. 1047 del 17/01/2007 (Rv. 595031 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Anticipazione - Obbligatorietà - Sussistenza - Esigibilità - Condizioni - Prestazione di idonee garanzie - Necessità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, come modificato dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo cui, per i lavori da concedersi dopo la sua entrata in vigore, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro previsto dall'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta, è diretto a rendere obbligatoria detta anticipazione, in precedenza attribuibile a mera discrezione del Ministero del Tesoro e dell'Amministrazione committente, ma non ha comportato l'abrogazione della prescrizione di cui al sesto comma dell'art. 12 cit., nella parte in cui, in particolare, prevede la previa prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente, che condiziona l'esigibilità del relativo credito e dunque la decorrenza degli interessi di mora.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3, DPR 30/06/1972 num. 627 art. 2, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)