Sez. 1, Sentenza n. 8759 del 26/10/1994 (Rv. 488239 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Anticipazione - Art. 3 legge n. 741 del 1981 - Disciplina - Portata - Prescrizione ex sesto comma art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923 - Abrogazione - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, la norma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 - secondo cui, per i lavori da concedersi dopo la sua entrata in vigore, "l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro previsto dall'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, come successivamente modificato, è accreditato all'impresa indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta" - ha la funzione di rendere obbligatoria detta anticipazione, che in precedenza era attribuibile a mera discrezione del Ministero del Tesoro e dell'amministrazione committente, ma non ha comportato l'abrogazione della prescrizione di cui al sesto comma dell'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923, in base alla quale la concreta erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)