Sez. 1, Sentenza n. 9904 del 12/11/1996 (Rv. 500507 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Sentenze emesse secondo equità ex art. 113 cod. proc. civ. - Vizi denunciabili - Violazione di norme costituzionali nonché violazione dei principi regolatori della materia - Tassatività - Estensione - Vizi di motivazione e violazione di atti regolamentari interni - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
Contro la sentenza emessa dal Conciliatore secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., nel testo di cui all'art. 3 L. 30 luglio 1984 n. 399, il ricorso per Cassazione è proponibile nell'ipotesi di violazione di norme costituzionali e dei principi regolatori della materia (norme fondamentali relative al tipo di rapporto dedotto in giudizio, nelle sue linee guida). Pertanto non può dedursi la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 14 febbraio 1975, n. 226 che ha approvato lo Statuto tipo degli Istituti Autonomi delle case popolari, che costituisce atto regolamentare interno. Nè può venire in discussione la correttezza e la sufficienza della motivazione non essendo deducibile questo tipo di censura nei confronti delle sentenze dei conciliatori emesse ai sensi dell'art. 113 citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST., DPR 14/02/1975 num. 226 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)