Sez. L, Sentenza n. 4452 del 02/07/1983 (Rv. 429337 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Il rischio protetto dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri non è l'evento parto ma l'incapacità lavorativa presunta per tutto il periodo per il quale, prima e dopo il parto, è stabilita l'astensione obbligatoria dal lavoro. Pertanto, condizione imprescindibile per l'ottenimento dell'indennità di maternità è l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito al momento dell'inizio del periodo d'interdizione obbligatoria di cui allo art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, mentre non è possibile assegnare rilievo al fatto che il rapporto di lavoro sia sorto dopo l'inizio del periodo anzidetto, perché in tal modo si verrebbe a coprire con l'Assicurazione una situazione che, per essere insorta prima della Costituzione del rapporto assicurativo, non è inquadrabile nella nozione di rischio, necessariamente riferibile solo al futuro. (V 3081/68, mass n 335960; (V 3013/67, mass n 330732; (V 2495/67, mass n 329807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)