Sez. 2, Sentenza n. 32440 del 10/07/2003 Ud. (dep. 31/07/2003) Rv. 226259 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Indebita utilizzazione di carte di credito e altri analoghi strumenti di prelievo o di pagamento - Reato di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991, n. 197 - Carte di credito telefoniche - Ricarica di telefono cellulare effettuata utilizzando indebitamente i codici relativi a carte di credito telefoniche fraudolentemente sottratte - Sussistenza del reato - Fattispecie.
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Integra il reato previsto dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197, in tema di uso illecito di carte di credito o di pagamento, la condotta di chi procede a ricaricare il cellulare utilizzando indebitamente codici relativi a carte di credito telefoniche fraudolentemente sottratte da altri a chi le deteneva legittimamente, dovendosi ritenere che, ai sensi del citato art. 12, la scheda prepagata sia un "documento analogo" alle carte di credito o di pagamento, che abilita alla prestazione dei servizi telefonici (nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di ricettazione, dal momento che l'imputato non aveva ricevuto denaro o cose provenienti da reato, ma aveva semplicemente digitato numeri di codici fornitigli da altri soggetti; inoltre, ha pure escluso la sussistenza dei delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici nonché di frode informatica, rispettivamente previsti dagli artt. 615-ter, 615-quater e 640-ter cod. pen., in quanto non vi era stata alcuna condotta diretta ad introdursi abusivamente nel sistema informatico del gestore del servizio telefonico e neppure alterazione del funzionamento del medesimo sistema al fine di conseguire un ingiusto profitto).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter, Cod. Pen. art. 615 quater, Cod. Pen. art. 615 ter, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)