Sez. 5, Sentenza n. 3372 del 29/05/1998 Cc. (dep. 05/10/1998) Rv. 211505 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Reiterazione della richiesta da parte del P.M. - Ipotesi di ammissibilità o di inammissibilità - Alla luce del principio del giudicato - Estensione ai procedimenti "de libertate".
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
In materia di misure cautelari, nell'ipotesi in cui il giudice procedente abbia rigettato per motivi di merito la richiesta del P.M. di applicazione della misura, ovvero qualora l'ordinanza genetica sia stata annullata dal giudice dell'impugnazione per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni legittimanti la misura, alla accusa pubblica non è consentito reiterare la richiesta "rebus sic stantibus". Tale ipotesi, tuttavia, è diversa da quella della caducazione della misura per ragioni puramente formali, che, al contrario, non precludono la reiterazione della richiesta. Il principio è applicazione analogica dell'art. 649 cod. proc. pen. che statuendo il divieto del "ne bis in idem" con riferimento al processo penale ed alle relative decisioni, trova applicazione anche nei procedimenti incidentali "de libertate", determinando la formazione del giudicato cautelare nelle ipotesi sia di esaurimento delle impugnazioni di merito e di legittimità, sia di mancata impugnazione dell'ordinanza genetica o di diniego della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)