Sez. 2, Sentenza n. 1816 del 11/03/1983 (Rv. 426659 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - IN GENERE - RIVENDICAZIONE DI UNA QUOTA IDEALE DI UN BENE IN COMPROPRIETÀ "PRO INDIVISO" - PREVIA DIVISIONE DEL BENE STESSO - PARTECIPAZIONE DI TUTTI I COMPROPRIETARI - NECESSITÀ - LIMITI DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - IN GENERE - RIVENDICAZIONE DI UNA QUOTA IDEALE DI UN BENE IN COMPROPRIETÀ "PRO INDIVISO" - PREVIA DIVISIONE DEL BENE STESSO - PARTECIPAZIONE DI TUTTI I COMPROPRIETARI - NECESSITÀ - LIMITI DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE.*
In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà pro indiviso, non ne può essere ordinato il rilascio, per cui è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)