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Sez. 2, Sentenza n. 17094 del 27/07/2006 (Rv. 592297 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Ordine di rilascio di un bene in comproprietà "indivisa" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592297-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non può essere ordinato il rilascio della quota, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata, atteso che è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso, con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)