Sez. 2, Sentenza n. 17094 del 27/07/2006 (Rv. 592297 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Ordine di rilascio di un bene in comproprietà "indivisa" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non può essere ordinato il rilascio della quota, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata, atteso che è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso, con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)