Sez. 2, Sentenza n. 8238 del 29/08/1997 (Rv. 507334 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Ordine di rilascio di un bene in comproprietà "indivisa" - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
Non può ordinarsi il rilascio di un bene in comproprietà "pro indiviso" essendo necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisone del bene stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)