Sez. L, Sentenza n. 6258 del 09/07/1996 (Rv. 498454 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Contratto di agenzia - Diritti dell'agente - Provvigione sugli affari conclusi direttamente dal preponente - Onere probatorio dell'agente - Oggetto - Inosservanza - Richiesta di esibizione della contabilità aziendale del preponente - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE
L'agente che, al fine di ottenere il pagamento delle relative provvigioni, deduca la conclusione di affari diretti da parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva, nella zona a lui riservata, ha l'onere di provare l'avvenuta conclusione di tali affari, e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della contabilità aziendale del preponente relativa agli anni nei quali assume essersi verificata la violazione del patto, potendo richiedere solo che siano esibiti atti e documenti specificamente individuati e individuabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2711, Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)