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Sez. 1, Sentenza n. 10916 del 11/07/2003 (Rv. 564982 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Documenti - Condizioni - Atti specificamente individuati o individuabili - Indicazione del contenuto - Decisione della causa - Influenza.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564982-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE

L'ordine di esibire documentazione può essere impartito ad uno dei contendenti con esclusivo riguardo ad atti la cui "acquisizione al processo sia necessaria" (art. 210 cod. proc. civ.), ovvero "concernenti la controversia" (art. 2711 cod. civ.), e quindi solo per atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto o almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94, Cod. Civ. art. 2711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)